IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art. 78  del decreto  del Presidente  della Repubblica  31
agosto  1972,  n.  670,  che  approva  il  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti  lo statuto speciale per  il Trentino-Alto
Adige;
  Visto l'art.  44 della  legge 14  agosto 1982,  n. 590,  cosi' come
modificato dal comma 129 dell'art. 17  della legge 15 maggio 1997, n.
127,  con  il   quale  si  dispone  che   alla  determinazione  dello
stanziamento  per  il  finanziamento  degli  oneri  di  funzionamento
dell'Universita' degli studi di  Trento si dovra' provvedere mediante
intesa   annuale  tra   il  Governo,   il  Presidente   della  Giunta
provinciale,  il presidente  del consiglio  di amministrazione  ed il
rettore dell'Universita',  in correlazione alla  determinazione della
quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai
sensi del citato art. 78  del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670;
  Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del
citato art.  44 della legge 14  agosto 1982, n. 590,  l'ammontare del
finanziamento da devolvere all'Universita'  degli studi di Trento per
l'anno 1992  viene a  fissarsi in L.  21.412.000.000, delle  quali L.
16.960.000.000 sono state gia' erogate dal Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica nell'anno finanziario 1992;
  Considerato che all'Universita' degli studi  di Trento per gli anni
finanziari  1990  e  1991  sono state  corrisposte  somme  in  misura
superiore  alle  spettanze,  rispettivamente,  per  L.  1.236.000.000
(decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri 19  aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 191 del 17 agosto  1994) e L.
48.000.000  (decreto del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri  18
ottobre  1995, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  272 del  21
novembre 1995);
  Considerato,  quindi, che  all'Universita'  degli  studi di  Trento
risultano corrisposte somme complessivamente pari a L. 18.244.000.000
(16.960.000.000 + 1.284.000.000);
  Ritenuto,  pertanto,  che  all'Universita' degli  studi  di  Trento
occorre  corrispondere la somma di L. 3.168.000.000 (21.412.000.000 -
16.960.000.000 - 1.284.000.000);
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma
di decreto del Presidente della Repubblica;
  Vista la  nota del Ministero  del tesoro  n. 28487 del  14 novembre
1997, con la quale vengono definiti  i conteggi e la somma da erogare
all'Universita' degli studi di Trento;
  Visto il telegramma n. 19504/R3-9 in  data 24 dicembre 1997, con il
quale il Presidente della Giunta provinciale di Trento, il presidente
del consiglio di amministrazione  e il rettore dell'Universita' degli
studi di Trento manifestano la loro intesa;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  il Ministro  del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione
economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'Universita' degli  studi di Trento  e' erogato l'importo  di L.
3.168.000.000.