IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, cosi' come modificato dal comma 129 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Universita' degli studi di Trento si dovra' provvedere mediante intesa annuale tra il Governo, il Presidente della Giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione ed il rettore dell'Universita', in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi del citato art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento per l'anno 1992 viene a fissarsi in L. 21.412.000.000, delle quali L. 16.960.000.000 sono state gia' erogate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'anno finanziario 1992; Considerato che all'Universita' degli studi di Trento per gli anni finanziari 1990 e 1991 sono state corrisposte somme in misura superiore alle spettanze, rispettivamente, per L. 1.236.000.000 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 1994) e L. 48.000.000 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995); Considerato, quindi, che all'Universita' degli studi di Trento risultano corrisposte somme complessivamente pari a L. 18.244.000.000 (16.960.000.000 + 1.284.000.000); Ritenuto, pertanto, che all'Universita' degli studi di Trento occorre corrispondere la somma di L. 3.168.000.000 (21.412.000.000 - 16.960.000.000 - 1.284.000.000); Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica; Vista la nota del Ministero del tesoro n. 28487 del 14 novembre 1997, con la quale vengono definiti i conteggi e la somma da erogare all'Universita' degli studi di Trento; Visto il telegramma n. 19504/R3-9 in data 24 dicembre 1997, con il quale il Presidente della Giunta provinciale di Trento, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Universita' degli studi di Trento manifestano la loro intesa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1. All'Universita' degli studi di Trento e' erogato l'importo di L. 3.168.000.000.